Ecco la tabella unica nazionale per danno biologico da incidenti stradali
Lesioni micropermanenti e lesioni gravi: è pronto lo schema di Dpr che attua il codice delle assicurazioni: secondo la relazione illustrativa, le tabelle del tribunale di Milano potrebbero non essere più applicabili
Dopo anni di lavorazione, è finalmente pronta la tabella unica nazionale [1] per determinare le misure standard di risarcimento del danno biologico alle vittime di sinistri stradali. In particolare, essa si applicherà alle menomazioni delle lesioni micropermanenti (ossia a quelle di libere entità) e a quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità. Le tabelle sono inoltre differenziate tra maschi e femmine.
Sia nelle micropermanenti, sia per le lesioni di grave entità, il risarcimento del danno biologico creato dal pirata della strada deve essere un importo più che crescente, calcolato cioè in misura più che proporzionale, in relazione a ogni punto percentuale di invalidità.
La tabella serve a uniformare i risarcimenti, senza subire le differenziazioni e le conseguenti disparità a seconda della zona del Paese dove si verifica l’incidente.
Si pone ora il problema della coesistenza della nuova tabella con le più recenti tabelle 2013 approvate dal Tribunale di Milano e che, a detta della Cassazione, costituiscono il criterio più valido per tutto il Paese. La relazione illustrativa del provvedimento, a riguardo, riferisce che le indicazioni della Suprema Corte sono state offerte proprio per la perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità in commento. Dunque, secondo il Ministero, con le nuove tabelle dovrebbero anche decadere quelle del tribunale meneghino.
Un esempio [2]
Un giovane di 35 anni con una invalidità del 50% oggi viene risarcito con un minimo di 384 euro fino a un massimo di 480mila. Da domani sarà liquidato con 220mila euro.
Nel caso di un l’infortunato con trentacinque anni di età, di sesso maschile, che abbia riportato una invalidità al 50%, il risarcimento ammonta a 222,366,45 euro.
Il valore del punto base è sempre il primo punto di invalidità all’età zero, pari a 783,33 euro; poi si applica la tavola con i coefficienti moltiplicatori del punto: l’indice per 50 punti d’invalidità è 6,57, quindi il valore economico iniziale è dato da 50 per 783,33 per 6,57, uguale 257,323,91 euro. Si applica la tavola con il primo coefficiente di riduzione dell’età, per i trentacinque anni è pari a 12,5 per cento: il valore economico intermedio è fissato a 225.158,42 euro; poi scatta il secondo coefficiente di riduzione per l’età nel sesso maschile: l’indice è pari a 1,24 per cento e moltiplicato per il valore precedente dà il risultato finale.
note
[1] In applicazione dell’art. 138 cod. ass.
[2] Citato dal sito www.cassazione.net
Il genitore lavoratore autonomo che debba perdere ore di lavoro per assistere un figlio sinistrato ha dritto a qualche forma di indennizzo?