Via libera alla Camera al testo che riforma il reato di diffamazione a mezzo stampa. Un provvedimento che da un lato cancella il carcere per i giornalisti e per i direttori di testate. Ma dall’altro aumenta le multe, non contiene strumenti deterrenti verso le cause intimidatorie contro i cronisti. E introduce l’obbligo di rettifica senza commento a favore dell’offeso. E’ questo uno degli elementi più contraddittori, perché se oggi è possibile inserire una replica sotto la rettifica, con la nuova legge le cose cambiano. Con effetti paradossali: una persona che è stata condannata, solo per fare un esempio, avrebbe il diritto di fare pubblicare un suo testo in cui sostiene di non essere mai stato condannato, senza possibilità per il giornalista di smentirlo. Fatta salva però la possibilità di pubblicare in un’altra pagina o il giorno dopo un articolo che ristabilisca la verità.

I sì alla Camera sono stati 308, 117 i contrari, 8 gli astenuti.  Hanno votato contro Sel e M5S. Il testo ora dovrà essere discusso in Senato e se verrà approvato anche a Palazzo Madama, i giornalisti condannati per diffamazione non rischieranno dunque più il carcere, ma solo pene pecuniarie. La multa in caso di attribuzione di un fatto determinato va dai 5mila ai 10mila euro. Se il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 20mila a 60mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità. Attualmente la diffamazione a mezzo stampa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con una multa non inferiore a 516 euro, secondo l’articolo 595 del codice penale. Lo stesso codice, inoltre, prevede che la multa non possa superare il tetto massimo dei 50mila euro. La nuova legge consentirà quindi multe di importo superiore rispetto a oggi.

Le rettifiche delle persone offese devono essere pubblicate senza commento e risposta, menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell articolo diffamatorio. Il direttore dovrà informare della richiesta l’autore del servizio. In caso di violazione dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro. 

In caso di querele temerarie, il querelante può essere condannato al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore delle casse delle ammende. Sono però stati bocciati due emendamenti di Sel e M5S per introdurre maggiori deterrenti alle liti temerarie. Quello dei Cinque stelle, in caso di azione legale civile palesemente infondata e intimidatoria, avrebbe dato la possibilità al giudice di stabilire un risarcimento al giornalista pari alla metà del danno richiesto dal querelante.

L’assemblea di Montecitorio ha approvato un emendamento del governo secondo cui se il delitto di diffamazione viene commesso su internet, la competenza sarà del giudice del luogo di residenza della persona offesa.

Di seguito le altre norme contenute nel provvedimento.

Testate online – Nella legge sulla stampa rientrano ora anche le testate giornalistiche on line e radiofoniche. Rimangono esclusi i blog.

Risarcimento danno – Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.

Responsabilità direttore – Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non più a titolo di colpa ma solo se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. E’ comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.

Segreto professionale – Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.

Ingiuria/diffamazione – Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

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