TICKET ED ESENZIONI; PRECISAZIONE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

punti apici 28.06.2013 ore 17:17

In merito a notizie di stampa che riferiscono di una preoccupazione dei medici di famiglia, la Regione Basilicata evidenzia come l’utente è il solo responsabile delle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente (art. 76 del DPR n. 445/2000). Il medico prescrittore, riportando il codice E05 sulla ricetta, non si assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni rese dall’utente

AGR
AGR In merito a notizie di stampa circa le novità introdotte dalla Regione Basilicata a partire dal primo luglio in materia di ticket sulla specialistica e sulla farmaceutica, il dipartimento regionale alla Salute precisa quanto segue.

La Regione ha eliminato il ticket aggiuntivo su ricetta per le prestazioni specialistiche ed ha rimodulato il ticket su ricetta per la farmaceutica territoriale in base al reddito familiare e non più in base all’ISEE [(Indicatore Situazione Economica Equivalente, che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia)].

Per la farmaceutica, ha infatti introdotto un codice di esenzione E05, che dovrà essere inserito dal medico di medicina generale e/o dal pediatra di libera scelta solo se ne fa richiesta l’utente che rientra in una delle seguenti condizioni: è beneficiario COPES; ha familiari a carico con reddito familiare inferiore ad 8.263,31 € incrementato ad 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,00. In particolare a titolo esemplificativo (ma non esaustivo): chi ha reddito familiare inferiore ad 8.263,31 €; chi ha un coniuge a carico e reddito familiare inferiore ad 11.362,05 €; chi ha un coniuge ed un figlio a carico e reddito familiare inferiore ad 11.878,05 €; ha un coniuge e due figlio a carico e reddito familiare inferiore ad 12.394,05 € etc.

L’utente è il solo responsabile delle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente (art. 76 del DPR n. 445/2000). Il medico prescrittore, riportando il codice E05 sulla ricetta, non si assume alcuna responsabilità per le dichiarazioni rese dall’utente.

Il medico appone una firma o sigla accanto al codice E05, se il medesimo codice E05 non è inserito con la procedura informatica. Nel caso in cui sulla ricetta è presente il codice E05 ma manca la firma dell’assistito, la stessa può essere apposta successivamente.

Rispetto ai tempi di attivazione delle esenzioni, è il caso di precisare che con un’apposita delibera la Giunta regionale ha dato il via libera definitivo alla riforma del ticket lo scorso 11 giugno e successivamente il Ministero si è espresso attestandone la compatibilità finanziaria. Vi era, pertanto, la necessità di attivarsi subito sia per consentire un immediato alleggerimento della compartecipazione a carico dei cittadini, sia per evitare che un rinvio ad agosto, con l’incombenza delle ferie estive, potesse causare difficoltà all’intero sistema sanitario.

Per questo sono state previste due fasi. Nella prima, transitoria, fino al 31/12/2013 l’utente può richiede al medico di apporre sulla ricetta, per la farmaceutica territoriale, il codice E05, firmando sul retro della ricetta per autocertificare la posizione reddituale. Nella fase a regime, a partire dal primo gennaio 2014, la nuova categoria di esenzione E05 sarà attestata dalle competente azienda sanitaria.

Sil