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Affitti: studenti universitari salassati, dieci regole per difendersi

di Erika Tomasicchio
I contratti transitori per studenti fuorisede non sono a libero mercato: i canoni vanno individuati tra le tariffe agevolate (soggette a sgravi fiscali per proprietario e inquilino) previste dagli accordi locali tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari;
  • 2. I contratti devono avere una durata dai 6 ai 36 mesi ed essere scritti e registrati altrimenti sono nulli (legge 431/98, riforma delle locazioni);
  • 3. I moduli di contratto per locazioni transitorie per studenti fuorisede sono disponibili nelle sedi dei Comuni che ospitano università, nelle sedi dei sindacati inquilini e sul sito del ministero delle Infrastrutture. Altri tipi di accordi non vanno firmati, possono contenere norme vessatorie;
  • 4. Quando si firma un contratto di locazione farsi dare sempre una copia con la firma del proprietario. A partire dalla data di stipula del contratto di locazione il proprietario dovrà entro trenta giorni procedere alla registrazione del contratto, le spese di registrazione sono a carico del proprietario e dell’inquilino al 50%. Si paga una volta l’anno;
  • 5. Per affittare stanze il proprietario deve disporre di apposita autorizzazione del Comune o della Prefettura, in mancanza non deve offrire in affitto stanze o posti letto. Nei contratti transitori va esplicitamente indicata la motivazione della transitorietà;
  • 6. In un momento successivo alla stipula del contratto altri studenti possono subentrare nell’affitto, purché resti nell’alloggio almeno uno degli inquilini che hanno firmato in origine il contratto;
  • 7. E’ molto importante tenere sempre traccia del pagamento dei canoni attraverso: ricevute firmate dal proprietario, pagamenti con vaglia postali, bonifici o quant’altro, avendo cura sempre di scrivere la causale (affitto mese di…). Il canone da pagare è solo quello derivante dal contratto scritto e registrato, le somme ulteriori richieste sono un esborso ingiustificato e inutile;
  • 8. Le spese condominali non sono tutte a carico degli inquilini: per saperne di più si può consultare la tabella di ripartizione delle spese di manutenzione, disponibile sul sito del ministero delle Infrastrutture;
  • 9. I costi relativi all’amministratore di condominio e assicurazione dell’edificio sono a carico del proprietario: attenzione che nel contratto non siano addebitate all’inquilino. Sareste costretti a versare una somma non dovuta;
  • 10. Per verificare se le spese sono state effettivamente sostenute e sono a carico dell’inquilino è possibile, in sede di conguaglio delle spese condominiali, rimandare il versamento inviando (tramite raccomandata) una richiesta di chiarimenti al proprietario, esigendo di consultare le giustificative delle spese.
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    (30 Novembre 2013)
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