Cassazione: diniego di onorario all’avvocato negligente

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IL CASO:

Un soggetto privato si trovava impossibilitato a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà alla ditta che in quel momento li occupava, nonostante la stessa parte conduttrice avesse, nel frattempo, già iniziato alcuni importanti lavori di adeguamento. Il ritardo nella vendita veniva causato, nella fattispecie, da alcune questioni legali ancora da risolvere. Per esse, era già stato incaricato, in prima battuta, un avvocato, col quale era presto venuto meno il rapporto fiduciario a causa di una parcella “ non proprio consona “ alla situazione. In seconda battuta, l’assistenza legale era stata affidata ad un altro professionista. Egli non era però riuscito a fornire una pronta soluzione al caso del proprio assistito, avendo sì percepito una certa somma in onorario, ma avendo richiesto una serie “ infinita “ di rinvii dell’udienza. Il cliente aveva allora sollevato le proprie rimostranze, fino a suscitare addirittura una risposta da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, il quale aveva in qualche modo difeso la posizione del professionista accusato, parlando di una sua “ lieve e non consapevole negligenza, essendo del tutto notorio che i rinvii dell’udienza sono sempre fisiologici e dovuti alle enormi pendenze giudiziarie, che non consentono le trattazioni dei processi in una o, al più, in due udienze “. L’assistito continuava a sostenere, comunque, che anche una negligenza inconsapevole dell’avvocato in questione fosse pur sempre apportatrice di un danneggiamento piuttosto importante, e perciò degna di giungere fino al banco definitivo della Corte di Cassazione.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE:

Sul caso in oggetto, la Suprema Corte di Piazza Cavour si pronunciava lo scorso 7 Marzo, con sentenza n° 5410. Secondo questi Giudici, chi svolga il patrocinio legale è tenuto a risarcire in prima persona il danno da lui causato al proprio cliente: anche nel caso in cui il suddetto danno risulti derivante da continue richieste, da parte del professionista, di rinvio delle udienze giudiziarie. Quanto meno, l’avvocato negligente perderà ogni diritto al proprio onorario. Ma v’è di più: la Corte ha tenuto a precisare, nel proprio pronunciamento, che vi sono, a carico del professionista legale, degli importanti obblighi informativi verso i propri assistiti, essendo egli tenuto ( nel pieno rispetto del principio di trasparenza ) ad illustrare al cliente il livello della complessità dell’incarico e degli oneri di conseguenza ipotizzabili, dal momento del conferimento del mandato fino a quello della conclusione della causa. In altri termini: ogni avvocato sarà tenuto ad effettuare una valutazione ex ante dell’impegno che si sta assumendo, cercando anche di formulare un’ipotesi degli oneri a carico del proprio assistito, e cercando anche di evitare, in concreto, ogni sorte di ingiustificata lungaggine del procedimento.

Antonio Ruggeri

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