Treni e diritti dei passeggeri: ora l'Italia potrà multare le compagnie inadempienti

di Erika Tomasicchio
A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore, l’Italia completa l’attuazione del regolamento comunitario sul trasporto ferroviario: a vigilare sull’applicazione delle norme Ue, la cui violazione è punita con multe severe, sarà la nuova Authority dei trasporti. Biciclette sempre ammesse sul treno e biglietti vendibili anche in carrozza

Finalmente anche l’Italia si conforma alle norme europee sul trasporto ferroviario, contenute nel regolamento Ce n.1371/2007: dal prossimo 21 maggio, infatti, entrerà in vigore il Decreto lgs. 70/2014, il quale attribuisce alla nuova Autorità di regolazione dei trasporti il potere di vigilanza sull’applicazione delle norme Ue, e fissa apposite sanzioni per chi trasgredisce ai suoi obblighi.

 

Il ritardo italiano. In realtà, il regolamento Ce n.1371/2007 - che riconosce numerose tutele ai passeggeri dei treni - è già vigente in tutti gli Stati membri da oltre 4 anni (3 dicembre 2009). Ma di fatto il nostro Paese non ha mai recepito davvero le sue regole, non avendo istituito finora un corpo di sanzioni per chi le viola né un organismo di controllo sulla loro applicazione. Il lungo ritardo ci è costato caro: la Commissione europea nel giugno 2013 ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione, inviando prima una lettera di messa in mora e poi un parere motivato, spedito da Bruxelles a novembre scorso. Due mesi fa, l’atto conclusivo: l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia Ue. Posizione scomoda quella italiana, aggravata dalla circostanza che - a differenza di altri paesi dell’Unione - l’Italia non ha chiesto deroghe all’attuazione del regolamento, scegliendo di applicarlo a tutti i convogli, nazionali e internazionali.

 

L’Authority irrogherà le sanzioni. Dunque, spetterà alla neonata Autorità di regolazione dei trasporti, istituita nel 2011 ma operativa solo da gennaio, accertare e punire le violazioni del regolamento, fissando le multe da versare. L’ente potrà raccogliere informazioni ed effettuare ispezioni sulle imprese ferroviarie, e dovrà riferirne in Parlamento. Inoltre, i passeggeri che riscontrino violazioni del regolamento potranno rivolgersi in seconda istanza all’Autorità, dopo aver inoltrato un reclamo alla compagnia ferroviaria e non aver ottenuto riscontri in 30 giorni. Le segnalazioni all’Authority si potranno inviare anche online, secondo modalità da stabilire entro luglio. Il denaro raccolto con le sanzioni finirà in un apposito fondo creato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per finanziare progetti dedicati ai passeggeri.

 

Biciclette sempre ammesse sul treno. Il regolamento Ce n.1371/2007 ha esteso di molto le tutele riservate ai clienti delle compagnie ferroviarie (Pdf). Ecco le principali novità: chiunque ora può trasportare la bicicletta sul treno (in alcuni casi a pagamento) purché sia maneggevole, “non pregiudichi il servizio ferroviario e il materiale rotabile lo consenta”. Quello che una volta era un servizio aggiuntivo, adesso diventa una regola. Alle compagnie ferroviarie che non si adegueranno toccherà pagare una multa da 200 a 1000 euro.

 

Viaggiare? Solo se informati e sicuri. Le imprese di trasporti, i gestori delle stazioni e i tour operator sono tenuti a informare i passeggeri in merito ai nuovi diritti di cui beneficiano e agli obblighi che incombono su di loro. In caso contrario andranno incontro a multe da 200 euro a 1.000 euro. Inoltre i gestori delle stazioni, delle infrastrutture e le stesse compagnie ferroviarie devono fissare misure idonee a preservare la sicurezza dei passeggeri, se non vogliono incorrere nel pagamento di sanzioni da 1.000 a 5.000 euro.

 

Rimborsi per ritardo e corse soppresse. In caso di ritardo in partenza o durante il viaggio, la compagnia è tenuta a informare al più presto i passeggeri sui ritardi e la soppressione di treni. Se il ritardo è superiore a un’ora, si può richiedere il rimborso del biglietto (per la parte restante del tragitto o per l’intero percorso) o di proseguire con altri mezzi alternativi messi a  disposizione. Inoltre, i viaggiatori hanno diritto a pasti e bevande se disponibili sul treno o in stazione. Il risarcimento vale anche in caso di coincidenze perse e soppressioni. Se l’impresa ferroviaria non informa adeguatamente i passeggeri sulle modalità d’indennizzo, dovrà pagare una multa da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo caso di mancata assistenza. Guai se la compagnia ‘dimentica’ di informare i clienti che una corsa è stata soppressa: è una negligenza che può costarle molto cara (da 2.000 euro a 20.000 euro).

 

Biglietti venduti in corsa. I canali di vendita dei biglietti devono essere facili da reperire. Qualora non sia disponibile nella stazione di partenza o nelle vicinanze alcun rivenditore, i ticket si potranno acquistare a bordo del treno senza alcun sovrapprezzo. Pena una multa da 1.000 a 5.000 euro. Qualora le imprese non vogliano distribuire i biglietti sui convogli, per ragioni di sicurezza o di lotta alle frodi, dovranno informare l’Autorità dei trasporti e rendere pubblica la decisione.

 

Nessuna discriminazione verso i disabili. Ogni impresa ferroviaria dovrà adottare entro il 21 luglio – in osservanza al trattato dell’Ue - norme di accesso non discriminatorie per garantire il trasporto di disabili e persone a mobilità ridotta. Un obbligo fondamentale, punito con una sanzione molto cara in caso d’inosservanza: 500 euro per ogni giorno di ritardo, sino a un massimo di 100.000 euro.

(16 Maggio 2014)
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