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Via libera alla pubblicità degli avvocati sull’autobus

8 Settembre 2014 | Autore:
Via libera alla pubblicità degli avvocati sull’autobus

CNF: si può noleggiare uno spazio pubblicitario sulla superficie di un mezzo pubblico, per indicare il logo e la vita dello studio legale.

Gli avvocati possono farsi pubblicità sui mezzi pubblici, compresi gli autobus. Lo ha detto il CNF in un parere pubblicato qualche giorno fa [1]. Infatti, secondo il Consiglio Nazionale Forense, tanto la nuova legge professionale quanto il codice deontologico non vietano tale comportamento.

Dunque, da oggi in poi, insieme alle immagini di deodoranti e delle camere di albergo, di massaggi e di ristoranti giapponesi, troveremo anche le indicazioni degli studi legali. Ma attenzione: per gli avvocati non bisogna mai parlare di pubblicità, ma di “messaggi alla clientela”. Anche se la sostanza non cambia.

Gli avvocati per anni non hanno amato l’aperta concorrenza. E ora, invece, si troveranno a doversi rifare un’immagine. Il CNF, in particolare, ha affermato che è lecito noleggiare uno spazio pubblicitario sulla superficie di un automezzo indicando il logo ed i recapiti dello studio professionale. È tutto. L’esposizione della comunicazione, infatti, dovrà comunque rispettare forme light e non aggressive. In altre parole, non deve far affidamento su frasi “suggestive”: e pertanto non può far riferimento a “prezzi stracciati”, al tipo e numero di clienti gestiti dallo studio, né la fotografia potrà contenere ambienti presi in prestito da archivi fotografici e, quindi, ritraenti luoghi diversi da quello effettivo dello studio legale. Queste precisazioni sono state fornite, nel corso di tutti questi anni, dalla giurisprudenza venutasi a formare su questo delicato capitolo.

La nuova legge professionale ha ribadito per gli avvocati il principio di una tendenziale libertà di “informare” nel modo più opportuno la potenziale clientela. Anche il nuovo codice deontologico, in corso di pubblicazione, supporta tale possibilità, nella parte in cui afferma che è consentita “l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”.

Ebbene, secondo il parere appena pubblicato, tutti tali dati possono essere diffusi “con qualunque mezzo”. Quindi anche attraverso internet e il sito dello studio legale (cosa che peraltro, già prima del parere, tutti i legali facevano).

Il messaggio pubblicitario sugli autobus – così come qualsiasi altra pubblicità degli avvocati – dovrà limitarsi a indicare l’oggetto dell’attività professionale,la natura ed ai limiti dell’obbligazione professionale, l’organizzazione dello studio e le eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

L’informazione inoltre deve essere trasparente, veritiera, corretta e non deve essere comparativa con altri professionisti, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva.

note

[1] CNF parere n. 12 del 26.03.2014.

Autore immagine: 123rf com

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