Ultimo deposito

Deposito 22/04/2025 (dalla 55 alla 57)

S. 55/2025 del 24/03/2025

Camera di Consiglio del 24/03/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PATRONI GRIFFI

Norme impugnate: Art. 34, c. 2°, del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa - Previsione che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale anziché la possibilità per il giudice di disporla - Previsione che la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta - Applicazione automatica della pena accessoria - Eccessività della pena allorché, come nel caso di specie, risulti comprovato il ripristino della situazione familiare - Lesione dei principi a tutela del preminente interesse del minore - Lesione del diritto convenzionale del minore alle proprie relazioni familiari.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità

Atti decisi: ord. 142/2024

S. 56/2025 del 24/03/2025

Camera di Consiglio del 24/03/2025, Presidente: AMOROSO, Redattore: PETITTI

Norme impugnate: Art. 69, c. 4°, del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, in considerazione della rilevanza della precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato - Irragionevolezza anche rispetto alla circostanza attenuante a effetto speciale di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito - Violazione del principio di proporzionalità della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma anche in quella retributiva).

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Atti decisi: ord. 219/2024

S. 57/2025 del 26/03/2025

Udienza Pubblica del 26/03/2025, Presidente: AMOROSO, Redattrice: SCIARRONE ALIBRANDI

Norme impugnate: Legge della Regione Puglia 30/05/2024, n. 21, recante «Istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM)», e, in particolare, degli artt. 1, 3 e 4, c. 2°.

Oggetto: Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Previsione della istituzione del Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica (CRRiPOCeM) di proprietà e gestione interamente pubblica, incardinato nell'organizzazione funzionale della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi - Previsione che agli oneri per l'attuazione si provvede nei limiti dello stanziamento previsto per remunerare l'incaricato di pubblico servizio per l'attuale gestione, calcolata sui dati storici riscontrati negli ultimi anni e in particolare per il 2022 per 9.591.860,72 euro - Previsione che il personale in servizio transita nell'organico della ASL competente ai sensi dell'art. 1, c. 268, lett. c), della legge n. 234 del 2021 e comunque nel rispetto della normativa vigente o con procedure di selezione per soli titoli, dove compatibili con il profilo professionale, e comunque valorizzando l'esperienza lavorativa svolta per la stessa tipologia di servizio - Denunciata disciplina del passaggio del Centro riabilitativo di Ceglie Messapica da una gestione privata convenzionata a una gestione interamente pubblica in violazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario al quale la regione è sottoposta - Omessa previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze, così come previsto dall’accordo sottoscritto dalla regione il 29 novembre 2010 - Modifica della pregressa programmazione sanitaria in assenza di una preventiva valutazione della sua compatibilità finanziaria con la progressiva attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Individuazione della copertura finanziaria determinata in relazione alla spesa della ASL del 2022 non corrispondente alla spesa reale da sostenere - Introduzione di spese ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali di assistenza in contrasto con i limiti derivanti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. Denunciata previsione che consente alla ASL di acquisire nuove unità di personale anche in deroga alla normativa statale senza osservare le procedure concorsuali e i limiti di spesa - Contrasto con l’obiettivo di rientro nell’equilibrio economico-finanziario perseguito con l’accordo sottoscritto dalla regione il 29 novembre 2010 - Violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

Atti decisi: ric. 25/2024