Altre brutte – ed incomprensibili – notizie dalla spending review

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Ricevo dal prof Alceste Santuari la segnalazione che la spending review contiene una disposizione che potrebbe affossare il non profit.

Chi è il prof Alceste Santuari: è un Professore incaricato di Diritto Amministrativo (Facoltà di Sociologia di Trento), autore di alcuni testi su enti non profit e onlus di notevole pregio, per chiarezza e completezza (l’ultimo Le organizzazioni non profit, Cedam, 2012).

Sul sito personaedanno.it ha scritto un’interessante disamina sul testo di legge che a mia volta riporto e commento qui di seguito.

Il testo è l’art 4, c 6 del DL 95/12 e dice testualmente:

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 11 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  in  base  a procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita’  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 11 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a favore dell’amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica.
E’ in questi casi che la mia cultura di strimpellatore di chitarra pop viene fuori e riecheggia nella memoria il verso di Battisti “capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi … emozioni”.

 

Tradotto, il testo di legge nella prima parte dice che tutte le amministrazioni pubbliche (non solo quelle locali, anche le scuole ecc) possono acquistare servizi in convenzione da enti non profit solo seguendo le procedure previste dalle leggi nazionali e comunitarie.

 

E la domanda è: prima cosa facevano? Seguivano le leggi di San Marino? Oppure prima applicavano leggi italiane – scritte da chi? – che non sono conformi alla disciplina comunitaria? Abbiamo un legislatore che rema contro l’Europa?
Ma io – che sono ottimista per natura – leggo questa prima parte della norma come richiamo del duo Monti / Bondi alle amministrazioni pubbliche di leggersi le norme e applicarle, senza inventarsene di loro. In effetti, gli indizi di autoproduzione di legge da parte delle amministrazioni pubbliche – che devono soltanto applicarla – ce ne sono.
Ho visto un ente locale chiedere ad un ente di volontariato che non impiega personale retribuito di esibire il DURC, documento unico di regolarità contributiva. Così si fa!
Ho sentito chiedere ad un ente non profit da un’amministrazione pubblica – con la quale doveva firmare una convenzione – i riferimenti di registrazione dell’ente stesso che a. l’amministrazione stessa avrebbe dovuto procurarsi da sola presso l’altra amministrazione (in forza di 3 – dico TRE – leggi), b. che l’altra amministrazione si rifiutava di dare perché non ha i computer! E quando io ho fatto presente che i problemi dell’amministrazione non dovevano diventare i miei problemi, entrambe le amministrazioni pubbliche mi sono saltate addosso.

 

Ho sentito sostenere che un medico che fa il presidente di una onlus all’interno di un ospedale – dove lavora – è in “conflitto di interessi”, obbligandolo a dimettersi da rappresentante legale della onlus.

 

Quindi, se mai fosse questo il senso della norma, ben venga.
Ottimista? Sì, forse. Ma non vedo – diversamente – come interpretare una norma che riconosco essere scritta magistralmente con i piedi. E non deve essere facile!

 

Nella seconda parte si legge che gli enti privati non profit “che  forniscono  servizi  a favore dell’amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.”
Logica vorrebbe che se realizzano servizi a titolo gratuito (che imbarazzo trovo nel dirlo!!!) non ricevono – per quei servizi – contributi.
O forse con questa norma vogliono smascherare una pratica che vedrebbe gli enti non profit che dicono di non voler nulla dall’amministrazione pubblica ma che – dopo un po’ di tempo – sono percettori di contributi che in realtà sarebbero corrispettivi. Stanate i furbetti del non profit, BRAVI!
O forse vogliono dire che chi si azzarda a fornire uno di questi servizi (che detto tra noi le non profit danno non alle amministrazioni pubbliche ma alla cittadinanza) si gioca QUALSIASI contributo pubblico! Genialata!!! La mia associazione era ben contenta di offrirsi gratuitamente per curare il verde nella piazza del paese, ma dato che se lo fa si gioca un contributo che il paese limitrofo le da per curare il parco cittadino, allora evita di dare la gratuità al primo paese!

 

Qualunque sia l’interpretazione, anche in questo caso ci sono amministrazioni che hanno precorso i tempi.
Sono stato testimone di un caso in cui un ente pubblico adottava – consigliato dall’ufficio legale interno – un regolamento che andava platealmente contro la legge sul volontariato in quanto negava – l’ente pubblico – il rimborso dei costi di assicurazione alle organizzazioni di volontariato che operavano all’interno della struttura pubblica. Sarà questo il senso della legge?

 

Ultima chicca. Questi son tecnici, è gente preparata, hanno una conoscenza di leggi e decreti che lèvati!
A parte il codice civile, s’intende.
Per due volte si citano “gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 11 a 42 del  codice  civile”.
Peccato che di enti di diritto privato se ne parli dall’art 14 al 42 del codice civile.
L’11 parla di enti di diritto pubblico, il 13 parla di aziende, e il 12 è stato abrogato poco tempo fa … nel 2000!
Con la spending review devono avergli tagliato i fondi per i “codici tascabili”; facciamo una colletta?
Carlo Mazzini
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