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Questo articolo è stato pubblicato il 03 agosto 2012 alle ore 12:37.

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Arriva il via libera definitivo al decreto sviluppo. Dalla chiusura dello stato di emergenza in Abruzzo allo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti, il contenuto del decreto in 96 voci. Tra le nuove norme spiccano gli interventi nel settore dell'edilizia e le modifiche alla riforma Fornero del mercato del lavoro. Ecco nel dettaglio le novità del provvedimento.

Abruzzo, chiusura dello stato di emergenza (articoli da 67-bis a 67-quinquies). Viene disciplinata la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009 che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto da ultimo dal D.P.C.M. 4 dicembre 2011. Fino al 15 settembre 2012 continua ad operare il Commissario delegato ovvero la Struttura di missione per le attività espropriative, ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: regione, province e comuni del cratere. Fino al 31 dicembre 2012 continua ad operare il personale assunto con contratti a tempo con le ordinanze adottate durante la fase emergenziale. Per il controllo degli interventi di ricostruzione vengono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i 56 comuni del cratere. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è, inoltre, autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione del processo di ricostruzione tale personale rientrerà presso il MIT per finalità connesse alle calamità naturali e ai conseguenti interventi di ricostruzione. L'art. 67-quater, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, elenca, in attesa dell'emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano: la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni, ove possibile, mediante il recupero con adeguamento sismico degli edifici.; la promozione e la riqualificazione dell'abitato; la ripresa socio-economica del territorio.

Accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia, revisione. Regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica (articolo 39). Prevista una nuova definizione delle imprese energy intensive basata sulla normativa europea e finalizzata alla revisione delle accise sull'energia e sugli oneri generali di sistema gravanti su tali imprese. Applicazione dei regimi tariffari speciali di cui sono beneficiarie alcune grandi società (in particolare l'Alcoa e la Thyssen).

Agenzia per l'Italia digitale, istituzione (articoli 19, 20, 21 e 22). Nasce un organismo unico, denominato Agenzia per l'Italia digitale (e contestualmente vengono soppressi DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione). Alla nuova Agenzia sono anche trasferite funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Le disposizioni specificano le funzioni dell'Agenzia e novellato il Codice dell'amministrazione digitale, imponendo alle pubbliche amministrazioni di preferire, per l'acquisto di software, quelli open source.

Agevolazioni, accelerazione dei procedimenti (articolo 29). Le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 415/1992, convertito con modificazioni dalla legge 488/1992, non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti. Novità per il "contratto di programma", cioé il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente e grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanti di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata, relativi allo sviluppo delle
attività produttive. Limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti di programma oggetto di delibera Cipe. Tale limite fissa il periodo di proroga massimo a un anno per
la rimodulazione dei programmi e a un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti. Rafforzati i previgenti poteri di controllo del Mise con la
decadenza dalle agevolazioni previste nel caso di mancata presentazione, entro novanta giorni, del progetto esecutivo, con la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e con la necessità di revocare le iniziative non ancora avviate e fissare un termine perentorio di 18 mesi per il completamento di quelle già in corso. Per converso, i nuovi poteri attribuiti al Mise comportano la necessità di disciplinare anche i relativi poteri di attenuazione del rigore, in presenza di motivi espressamente tipizzati: essi sono contemplati al comma 9 (che, in presenza di situazioni di particolare gravità, consente l'eccezionale sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati) e al comma 7 (ai sensi del quale, nonostante non siano stati raggiunti gli

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