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E-commerce: fare causa nel proprio Stato al venditore estero

17 Settembre 2012 | Autore:
E-commerce: fare causa nel proprio Stato al venditore estero

Il consumatore può fare causa contro il venditore straniero dinanzi a un tribunale del proprio Paese di residenza.

Acquisti più tutelati anche se fatti in un altro Stato dell’Unione Europea: secondo l’ultimo orientamento della Corte di Giustizia Europea [1], in tali casi il consumatore può fare causa nel proprio Paese di residenza nei confronti del venditore estero, senza dover ricorrere ai giudici stranieri.

Nel caso deciso dalla Corte, è stato riconosciuto il diritto di una donna austriaca di rivolgersi ai giudici del proprio Paese contro un concessionario di auto di Amburgo, ove la donna si era recata per acquistare un mezzo, avendone letto le relative offerte sul web.

Per poter agire davanti ai giudici nazionali è pertanto sufficiente che:

– il commerciante eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato di residenza del consumatore o che, comunque, con qualsiasi mezzo (come internet) vi diriga la propria attività;

– il contratto stipulato col consumatore rientri nell’ambito di tale attività.

Due condizioni, queste ultime, perfettamente rispettate quando il venditore abbia allestito un sito di e-commerce e venda i propri prodotti all’interno della Comunità Europea, con richieste fatte tramite il web. Non solo. Si può agire nel proprio Paese anche quando l’acquirente legga l’offerta su Internet e si rechi poi presso la sede dell’azienda venditrice, situata in un altro Stato dell’Ue, a concludere il contratto e ritirare la merce (così era stato nel caso deciso dai giudici di Lussemburgo).

In altre parole, la profonda novità di questa sentenza è che consente al consumatore di agire presso i Tribunali del proprio Stato di residenza anche se il contratto è materialmente stipulato all’estero. È sufficiente che il commerciante abbia diretto la propria attività verso il Paese di residenza del consumatore, attraverso la promozione su Internet.

note

[1] Corte di Giustizia dell’Ue, sent. del 6.09.2012, causa C-190/11.

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